Se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato entro il termine previsto e non sia stato proposto ricorso, il verbale con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l'invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale.