L'accesso civico è il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale (disciplinato dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33).
La richiesta di accesso civico può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e va indirizzata al Responsabile della trasparenza, che ha l'obbligo di pronunciarsi su di essa.
Modello di richiesta
Questo diritto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che l’Amministrazione fornisca e pubblichi gli atti, i documenti e le informazioni per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sul sito istituzionale. Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione “Amministrazione trasparente” entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Il Responsabile per la trasparenza è il Dott. Luca Tocchio: telefono 0742616134 - mail servizifinanziari@comune.montefalco.pg.it.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.
Il titolare del potere sostitutivo è il Segretario Comunale Dott. Antonio Carella: telefono 0742616134 - mail segretariogenerale@comune.montefalco.pg.it.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo (e quindi al TAR Tribunale Amministrativo Regionale) entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Normativa di riferimento:
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- Decreto legislativo 8 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"
- Delibera CIVIT n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015"
- Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
- Delibera CIVIT n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità"