La Presidente della Regione Umbria ha emesso l'Ordinanza n.25 del 19 marzo 2021 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID", in vigore dal 20 marzo al 6 aprile 2021. Di seguito una sintesi delle principali disposizioni. Svolgimento con modalità a distanza delle attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie in tutto il territorio regionale; Svolgimento con modalità a distanza delle attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie statali e paritarie nel territorio dei Distretti Sanitari di cui all’allegato n. 1 (tra cui Montefalco); Sospensione di tutti i servizi educativi per l’ infanzia – fino a 36 mesi di età – pubblici e privati di cui alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 e dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 comma 5 del D.Lgs. n. 65 del 13 aprile 2017 nel territorio dei Distretti Sanitari di cui all’allegato n. 1 (tra cui Montefalco); Consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica; per l’esercizio della caccia di selezione; per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l’attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua; Sospensione di tutte le attività in presenza di associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età; Vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati; Sospensione di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di quelle rivolte all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; Sospensione dell'attività sportiva di base e dell'attività motoria in genere, anche se svolte all'aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati; Sospensione di tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva; Obbligo, per gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, di rispettare le disposizioni relative alle norme per contrastare la diffusione ed il contagio del virus; Obbligo, per operatori di esercizi commerciali, di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2; Dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica divieto di apertura di tutti gli esercizi commerciali di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio ad esclusione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e motocicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi; Divieto di apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e motocicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. Dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica divieto di apertura di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici; Divieto di consumazione di bevande alcoliche all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; Divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande; Divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo; Divieto di svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché́ divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi; Obbligo per esercenti ed operatori di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie di utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2. Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n.25 del 19.03.2021: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID" Allegato 1 Allegato 2