DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (D.A.T)

Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

 Normativa di riferimento

 Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”;

 Circolare Ministeriale n. 1/2018 avente per oggetto: Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” prime indicazioni operative;

 Circolare della Prefettura – UTG di Perugia n.15598 del 15/02/2018 avente per oggetto: Legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” prime indicazioni operative

 Delibera della Giunta Comunale n. 73 del 09/05/2018 avente per oggetto: Disposizioni attuative della Legge 22 dicembre 2017 n. 219: Norme in materia di consenso informato e di Disposizioni Anticipate di Trattamento (testamento biologico).

Dal 31 gennaio 2018 è vigente la legge sul "testamento biologico" o "bio testamento".

 Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

 Le DAT devono essere redatte dal cittadino per atto pubblico tramite un notaio o per scrittura privata autenticata da un notaio o per scrittura privata consegnata personalmente dal dichiarante (disponente) all’Ufficio di Stato Civile del Comune ove è residente.

Il Comune non può fornire modelli o prestampati, nè il personale può prestare aiuto nel redigere le DAT. Alcune associazioni o comitati e altre libere forme associative senza scopo di lucro, hanno creato dei modelli da seguire per la redazione delle DAT.

 Con le medesime forme, le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT nelle forme sopra illustrate, possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

 Il cittadino che redige il suo biotestamento, può designare una persona di sua fiducia (il "fiduciario"), che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà qualora egli si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, relativamente ai trattamenti proposti. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, la quale può accettare la nomina sottoscrivendo le DAT o con atto successivo.

Le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

 

Registro delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

 Il Registro è riservato ai cittadini italiani e non, residenti nel Comune di Montefalco e si limita a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate:

il numero progressivo - il nome e l'indirizzo del Notaio rogante e del fiduciario

ll trasferimento ad altro Comune non comporta la cancellazione dal Registro.

Modalità di iscrizione al Registro

Il cittadino per procedere all'iscrizione nel registro e al deposito della dichiarazione anticipata di trattamento presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Montefalco previo appuntamento anche telefonico al n. 0742616130, presentandosi personalmente presso il detto Ufficio sito in Corso G. Mameli n. 60, con il modulo di richiesta di iscrizione al registro per deposito della DAT , compilato in tutte le sue parti. Dopo le opportune verifiche, l'ufficiale, senza entrare nel merito dei contenuti della DAT, inserirà i dati nel sistema e rilascerà una ricevuta. La ricevuta di iscrizione nel Registro, riporterà il numero progressivo attribuito. Tale attestazione può essere rilasciata a richiesta anche al fiduciario.

 Si ricevono esclusivamente le DAT di cittadini residenti nel Comune di Montefalco. L'Ufficio di Stato Civile non partecipa alla redazione della disposizione nè fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, ma si limita a verificare l'identità e la residenza.

 Nel caso in cui sia un Notaio a redigere la DAT, sarà lo stesso a ricevere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata ai sensi di legge, e a trasmettere le disposizioni al Comune per la registrazione.

Accesso al Registro

 L'accesso al Registro è permesso con domanda scritta da parte degli interessati legittimati in sede di presentazione delle DAT (disponente e depositari della DAT) nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

 

Dove rivolgersi

 Ufficio di Stato Civile: Corso G. Mameli n. 60

Tel. 0742616130 – 0742616129

e-mail: servizi.demografici@comunemontefalco.it

pec: comune.montefalco@postacert.umbria.it

 

Orari:

lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì:

dalle 9,30 alle 12.30;

martedì e giovedì: dalle 15,30 alle 17,30.